NON SONO SOGGETTI I REDDITI IMMOBILIARI E AGRICOLI
Un lavoratore autonomo (professionista), iscritto alla gestione separata Inps, è contemporaneamente socio di una società semplice immobiliare, il cui reddito deriva dalle proprietà di terreni agricoli, contemplato nell’articolo 25 del Tuir, e socio di una ulteriore società semplice agricola, che dichiara i redditi nei limiti dei terreni coltivati. Secondo la circolare 97 del 2016, emanata dall’Inps, «si considera il reddito della società semplice solo se la società genera reddito di lavoro autonomo»: se ne evincerebbe che tutti i redditi delle società semplici immobiliari e agricole non devono essere tassati nel quadro RR, sezione II. Pertanto, l’unico reddito assoggettato a Inps Gestione separata dovrebbe essere quello che deriva dall’attività professionale. Oppure, tutti i redditi soggetti a Irpef (compresi quelli delle società semplici) vengono attratti e tassati nella sfera della Gestione separata?
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