Ok all'aggio per il tributo riscosso tramite ingiunzione
Un Comune riscuote in forma coattiva le proprie imposte con le ingiunzioni fiscali (ex regio decreto 639/1910). Le ingiunzioni fiscali sono emesse da un soggetto terzo affidatario del servizio, che applica gli oneri di riscossione coattiva ex articolo 17, DLgs 112/1999. L'articolo 1, comma 15, della legge 234/2021 (di Bilancio per il 2022) ha modificato l'articolo 17, ponendo la copertura di costi di gestione del servizio di riscossione sostanzialmente a carico dello Stato, con l'abolizione dell'aggio della riscossione posto a carico dei debitori. La modifica si applica per i carichi affidati agli agenti a partire dal 1° gennaio 2022. Nel caso in esame, il concessionario della riscossione incaricato dal Comune per il recupero, mediante ingiunzione fiscale, continua ad applicare l'aggio della riscossione sebbene i carichi da pagare siano relativi a crediti affidati a far data dal 1° gennaio 2022. Si chiede se la soppressione dell'aggio di riscossione, per carichi affidati dal 2022, si applica anche alle ingiunzioni fiscali.
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