Pace fiscale non applicabile alle spese processuali e legali
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La "pace fiscale" con lo stralcio per le cartelle fino a mille euro o la riduzione dell’importo delle cartelle sulla base dell’Isee del debitore (previsti rispettivamente dall’articolo 4 del Dl 119/2018, convertito in legge 136/2018, e dall’articolo 1, comma 184, della legge 145/2018) è applicabile anche ai debiti derivanti da spese processuali e/o legali liquidate dal giudice in sentenze civili e penali in favore dello Stato?
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