Previdenza e pensioni

    Perequazione: sono necessari i requisiti delle singole gestioni

    Sono un pensionato e percepisco una pensione in cumulo a formazione progressiva, avendo maturato il requisito anagrafico contributivo richiesto dall’Inps ma non quello previsto dall’Inarcassa. Ho fatto richiesta all’Inps per comprendere il motivo per il quale la pensione per l’anno 2023 non è stata rivalutata. L’istituto previdenziale ha risposto che «...la perequazione non può essere riconosciuta fino a quando non venga perfezionato il requisito anagrafico-contributivo presso tutti gli enti o casse le cui quote compongono una pensione unitaria cumulata ("pensione di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva"). Nel suo caso, il requisito non ancora raggiunto è quello dell’Inarcassa...». Quindi, per poter fruire della perequazione automatica della mia pensione dovrei continuare a lavorare ancora per molti anni. Non potrò, pertanto, godere della perequazione annuale, che tutti gli altri percepiscono e che serve a contrastare gli effetti erosivi dell’inflazione. Chiedo di chiarire se quanto comunicato dall'Inps è tassativo o se è possibile procedere alla rivalutazione annuale per la sola quota erogata dall’Inps, tenuto conto che la quota di pensione Inarcassa, data la mia età, non maturerà ormai più.

    • Quesito con risposta a cura di

      Antonello Orlando

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