Quale regime contabile adottare dopo la trasformazione da Srl a Sas
Una società che svolge attività di distributore di carburanti, bar, vendita accessori auto, vendita sigarette, gratta e vinci e autolavaggio, si trasforma da Srl a Sas con effetto dal 28 dicembre 2023. Nel periodo ante-trasformazione (1° gennaio-27 dicembre 2023) presenta ricavi, al netto del prezzo corrisposto ai fornitori per le attività di distributore di carburante e cessione di generi di monopoli ex articolo 18, comma 10, Dpr 633/1972, per 860mila euro. Si chiede se la Sas possa, nel periodo post-trasformazione (28-31 dicembre 2023) adottare il regime contabile semplificato per cassa ex articolo 18, Dpr 633/1972, ritenendosi ancora valida la risposta fornita dall'amministrazione finanziaria con la risoluzione del ministero delle Finanze 54/1979 che afferma che «la società trasformata deve atteggiarsi come un nuovo soggetto che ha intrapreso (...) un'attività commerciale», o se , in considerazione del fatto che la trasformazione non determina la creazione di un nuovo soggetto giuridico, operando questo in continuità rispetto a quello ante trasformazione, il rispetto dei limiti per la contabilità semplificata vada verificato considerando i ricavi ricavi conseguiti nella frazione d'anno ante-trasformazione.
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