Quali indennità per malattie di dipendenti «in solidarietà»
L'azienda per cui lavoro ha stipulato un contratto di solidarietà difensivo (ex Dlgs 148/2015), che prevede una riduzione dell’orario di lavoro del 25 per cento. Pertanto, ponendo un esempio, in una giornata lavorativa di otto ore, il dipendente lavora e viene retribuito per sei ore; per le residue due ore viene posto in cassa integrazione guadagni straordinaria e percepisce l'integrazione salariale, dato che il contratto di solidarietà da autonomo ammortizzatore sociale è stato ricondotto a una causale della Cigs (cassa integrazione guadagni straordinaria). Se il dipendente si ammala, che cosa succede? Nell'esempio fatto, egli sarà posto per sei ore in malattia e due ore in Cigs, oppure per otto ore in malattia? Ho letto che, se l’intervento di cassa integrazione è relativo a una contrazione dell’attività lavorativa e, quindi, riguarda dipendenti che lavorano a orario ridotto, prevarrebbe l’indennità economica di malattia (messaggio Inps 1822/2020). È cosi?
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