Rita, la tassazione ordinaria va scelta anno dopo anno
A decorrere da luglio 2025, ho chiesto al fondo pensionistico Cometa l’erogazione della Rita (rendita integrativa temporanea anticipata), avendo raggiunto i requisiti previsti per l’erogazione, che avverrà tramite versamenti di venti rate trimestrali. La parte imponibile della Rita sarà assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La normativa prevede la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, ma di inserire la Rita nella dichiarazione dei redditi, assoggettandola a tassazione ordinaria. Nel 2026, vorrei optare per la tassazione ordinaria, e chiedo se tale scelta dovrà essere espressa anche nelle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi.
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