Sedute online tra psicologo e italiani residenti all'estero
Uno psicologo - in regime forfettario ex articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014 - esegue colloqui di psicoterapia online a favore di italiani residenti all’estero, in Paesi sia Ue che extra-Ue, i quali forniscono il proprio codice fiscale italiano. Anche superando la soglia dei 10mila euro di prestazioni di psicoterapia, lo psicologo può continuare a emettere fatture con dicitura "articolo 1, legge 190/2014" o sono previsti adempimenti particolari, visto che, anche qualora lo psicologo non fosse nel regime forfettario, svolgerebbe comunque prestazioni esenti?
Quesito con risposta a cura di
Giovanni Petruzzellis
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