SÌ AL SEMPLIFICATO NATURALE DOPO IL TRIENNIO ORDINARIO
Un artigiano, in contabilità ordinaria per opzione, ha la seguente situazione. Anno 2012, 100mila euro di ricavi (in ordinaria); anno 2013, ricavi di 110mila euro (ordinaria); anno 2014, 90mila euro (ordinaria); anno 2015, 100mila euro (ordinaria); anno 2016, ricavi 110mila euro (ordinaria); anno 2017, 100mila euro (ordinaria). In base alla circolare 11/E/2017 si può passare dal 2018 alla contabilità semplificata, con il criterio di registrazione, oppure il fatto di essere già in contabilità ordinaria nel 2016 vincola per il triennio 2016-2017-2018?
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