Redditi di lavoro autonomo

    SÌ AL SEMPLIFICATO NATURALE DOPO IL TRIENNIO ORDINARIO

    Un artigiano, in contabilità ordinaria per opzione, ha la seguente situazione. Anno 2012, 100mila euro di ricavi (in ordinaria); anno 2013, ricavi di 110mila euro (ordinaria); anno 2014, 90mila euro (ordinaria); anno 2015, 100mila euro (ordinaria); anno 2016, ricavi 110mila euro (ordinaria); anno 2017, 100mila euro (ordinaria). In base alla circolare 11/E/2017 si può passare dal 2018 alla contabilità semplificata, con il criterio di registrazione, oppure il fatto di essere già in contabilità ordinaria nel 2016 vincola per il triennio 2016-2017-2018?

    • Quesito con risposta a cura di

      Giovanni Petruzzellis

      Professionista

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