Rapporto di lavoro privato

    Sostituzione di maternità: sì a due contratti in successione

    Sono il titolare di un'azienda artigiana e applico il contratto degli estetisti. Il 6 giugno 2022 abbiamo assunto, a titolo di sostituzione di maternità, una dipendente, per la quale stiamo godendo dell'agevolazione Inps che prevede la riduzione contributiva al 50 per cento (ammissibile fino al compimento del primo anno di vita del bimbo, e comunque non superando i 12 mesi totali di sgravio). La lavoratrice sostituita dovrebbe quindi rientrare a fine marzo 2023. Da aprile 2023 entrerà in maternità obbligatoria un'altra dipendente. Si chiede se è possibile fruire dell'agevolazione Inps al 50% nel caso in cui a sostituire la dipendente che entrerà in maternità ad aprile fosse la dipendente che abbiamo già utilizzato nella precedente sostituzione (rispettando il tetto dei 24 mesi di sgravio). Non capiamo, in sostanza, se il limite dei 12 mesi massimi di sgravio si applica al rapporto di lavoro oggetto della sostituzione oppure al dipendente. Inoltre, nel caso in cui si potesse fruire dello sgravio anche in seguito a una nuova assunzione della medesima dipendente, tra un contratto e l'altro occorrerebbe rispettare lo "stop&go"?

    • Quesito con risposta a cura di

      Ornella Lacqua

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