Super ace e corretta applicazione della deroga al pro rata temporis
L'articolo 19, commi 4 e 5, del Dl 73/2021 prevede il recupero dell'agevolazione nel momento in cui vi siano riduzioni del patrimonio netto nei due periodi successivi al 2021. Una società nel 2021 ha ricevuto conferimenti in denaro per cinque milioni di euro e ha effettuato conferimenti a favore della controllata per quattro milioni di euro. Sull’incremento netto di un milione di euro (5-4) è stata calcolata la super Ace (conversione in credito). Nel 2022 la medesima società ha ricevuto conferimenti in denaro per sei milioni di euro (il 1° luglio 2022 e quindi l’incremento per il 2022 vale tre milioni di euro) e ha eseguito conferimenti a favore della controllata per sei milioni di euro (che valgono per intero). La variazione del 2022 è tre milioni di euro (3 – 6) che vanno ad annullare l’incremento di un milione di euro del 2021. Nel caso prospettato si incorre nell’obbligo di rideterminazione dell’agevolazione super Ace sebbene tutto ciò dipenda semplicemente da come devono essere considerati gli incrementi e i decrementi e non da una effettiva “restituzione” dell’incremento verificatosi nel 2021? È possibile disapplicare la norma, non determinando quindi alcuna recapture della super Ace di un milione di euro senza fare interpello?
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