Trattamento contabile degli oneri di riscossione
Con l'articolo 1, commi da 792 a 804, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, è stata attuata la riforma della riscossione dei tributi locali. La riforma ha stabilito che il contribuente sarà tenuto a pagare una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore» pari al 3% con un massimo di 300 euro, qualora il pagamento avvenga entro 60 giorni da quando è spirato il termine per il ricorso, o del 6% con un massimo di 600 euro, qualora il termine citato non sia rispettato. Inoltre vi è una quota denominata «spese di notifica e delle attività di esecuzione», che saranno definite con decreto del Mef (ministero dell'Economia e delle finanze).Qualora l’ente concessionario sia una Spa, che risulta assoggettata alla disciplina contabile e fiscale delle società per azioni, si chiede:1) qual è il trattamento contabile e fiscale degli introiti previsti sopra (oneri di riscossione e spese di notifica);2) se gli oneri di riscossione (3 o 6 per cento) sono soggetti a Iva al 22% o sono esenti;3) se il debitore è individuabile nel contribuente.
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