Esenti da Iva le prestazioni di trasporto di ammalati/disabili
Una cooperativa è autorizzata, con determinazione della Regione Lazio, al “Servizio di trasporti infermi”, a norma della legge regionale 49/1989. Essa svolge attività di trasporto sanitario in emergenza-urgenza con ambulanze e automediche, in appalto con enti pubblici ed imprese. Nello specifico l’attività comprende: 1) trasporto secondario di malati con ambulanze in appalto con enti pubblici, imprese e direttamente a privati; 2) trasporto secondario di disabili con ambulanze in appalto con enti pubblici e direttamente a privati; 3) trasporto di disabili effettuato con furgoni attrezzati direttamente a privati, ai quali la Sanità pubblica rimborsa il costo sostenuto; 4) trasporto di malati con furgoni attrezzati. Posto che l’attività di cui al punto 1 è esente da Iva, ex articolo 10, comma 1, punto 15, del Dpr 633/1972, le attività di cui ai punti 2, 3 e 4 possono essere assoggettati a Iva al 5 per cento, a norma della tabella A, parte II-bis, n. 1, trattandosi di prestazioni sociosanitarie rese da cooperative sociali in favore di soggetti disabili, o sono da considerare comunque esenti da Iva, sempre ex articolo 10, comma 1, punto 15, del Dpr 633/72?
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