Speciale Telefisco settembre 2024

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Credito 5.0: la valutazione sui risparmi energetici

L’articolo 21 del Dm Mimit (ministero delle Imprese e del made in Italy) del 24 luglio 2024 prevede l’obbligo, in carico alla società, “fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, di mantenere il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione”. Ogni anno dev'essere considerato a sé stante per la verifica del requisito? Ogni anno sarà sempre da mettere a confronto con la situazione energetica ex ante? Se durante uno dei cinque anni la riduzione dei consumi energetici non è garantita, che cosa succede?

Il risparmio energetico richiesto per i beni strumentali nuovi

L’articolo 10 del decreto Mimit del 24 luglio 2024 prevede l’ammissibilità al credito di imposta degli investimenti in beni strumentali ordinari nuovi di cui all’allegato A della legge 232/2016, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento. Nel caso in cui la struttura produttiva avesse un unico processo, quale percentuale occorre considerare?

Correzione degli errori contabili da parte di una società

La risposta all'interpello 73/2024 sembra andare in direzione opposta alla semplificazione, prevedendo che, in caso di “scoperta” di errori contabili, la società debba procedere con la presentazione di dichiarazioni integrative finalizzate alla rideterminazione del beneficio Ace nel periodo di imposta di corretta competenza dei costi/ricavi, beneficio che a sua volta incide sulla determinazione del reddito imponibile. Dato che l’interpello si riferisce a una fattispecie antecedente all’entrata in vigore del Dl 73/2022, che ha modificato la portata normativa dell’articolo 83 del Tuir, penso che si potrebbe evitare di procedere con la presentazione di dichiarazioni integrative ai fini di correggere l’Ace di periodi di imposta passati, dal momento che ciò sarebbe insensato rispetto alla finalità di semplificazione della norma, che ha esteso il principio di derivazione rafforzata anche a componenti di reddito derivanti da correzione di errori contabili fatti in periodi di imposta precedenti. Tale ragionamento è condivisibile?

Credito 4.0 e tempistiche di fruizione del credito

In sede di comunicazione consuntiva del Credito 4.0 per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati tra il 1° Gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il Modello richiede di indicare le tempistiche di fruizione dello stesso all’interno del campo “Fruizione del credito di imposta”. Per le aziende non è così agevole determinare con anticipo le tempistiche di compensazione e fruizioni di tali crediti di imposta dal momento che tale valutazione richiederebbe infatti di conoscere i redditi attesi e il cash out previsto negli anni a venire. Essendo quindi tale valutazione non così semplice e immediata, soprattutto per le aziende che operano in settori ciclici, è possibile che la previsione iniziale non corrisponda alle effettive tempistiche di compensazione. In tali casi sarà necessario presentare un Modello di comunicazione a correzione di quello precedentemente inviato?

I crediti 4.0 e la ripartizione nella comunicazione consuntiva

In sede di comunicazione consuntiva propedeutica per la compensazione dei crediti 4.0 relativi a investimenti effettuati nel 2023, il “calendario” delle compensazioni va tassativamente rispettato? Se, per motivi diversi, tale credito non venisse compensato, o fosse compensato per un importo inferiore, nel 2024, quali problematiche potrebbero porsi?

Superamento soglia 100mila euro: regime semplificato retroattivo

Tra i miei clienti c'è un forfettario, professionista che lavora con PA. Nel 2023 egli ha controllato attentamente di nono conseguire incassi superiori a 100mila euro, perché altrimenti, già da tutto il 2023, avrebbe lo status di forfettario, diventando semplificato. Purtroppo, da un controllo bancario ci siamo accorti che, nel mese di novembre 2023, c'è stato splafonamento per soli 4mila euro; in termini fiscali, il contribuente si ritrova a vedere tassato tutto il suo reddito e, essendo professionista, ha costi quasi nulli da detrarre. Tuttavia, a parere di chi scrive, dovrebbe esserci una separazione di periodi: da gennaio a ottobre contribuente forfettario, da novembre a dicembre contribuente semplificato. Qual è il parere dell'esperto?

Crediti per investimenti in beni 4 e 5.0: le comunicazioni ex ante

Il quesito riguarda gli investimenti che sono “effettuati” (ex articolo 109 del Tuir) dal 30 marzo 2024, ma per i quali c’era un ordine o un contratto in data antecedente. Da un lato la legge richiede la comunicazione ex ante per gli investimenti che “si intendono effettuare” dal 30 marzo, e dall’altro la esclude espressamente soltanto per gli investimenti “effettuati” tra il 1° gennaio 2023 e il 29 marzo 2024. Va trasmessa la comunicazione ex ante per gli investimenti ordinati e iniziati prima del 30 marzo 2024, ma conclusi dopo lo spartiacque di questa stessa data?

Compensazione Crediti 4.0 Acconto 2022 ed Interconnessione 2023

Un'impresa ha versato l'acconto del 20% nell'anno 2022 per l'acquisto di un macchinario Industria 4.0 ed ha interconnesso il bene nel 2023 rispettando tutti i requisiti. A seguito delle risoluzioni dell'agenzia delle Entrate per la compensazione di questi crediti va indicato l'anno 2022. Tuttavia nei quadri RU dell'anno d'imposta 2022 non è presente l'investimento. Quindi è necessario inviare un integrativa? Oppure è più ragionevole inviare la comunicazione al GSE ed utilizzare l'anno 2023 (soluzione che però non rispetta la faq del 16 aprile 2024).