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10 quesiti trovati
Dichiarazioni
Un professionista forfettario utilizza promiscuamente la propria abitazione per lo svolgimento della propria attività. Nel caso in cui sostenga spese telefoniche e per il consumo di energia elettrica, documentate da fatture prive di partita Iva del contribuente, ma indicanti il solo codice fiscale, è comunque tenuto a indicare nel quadro RS il 50% di tali spese? Oppure potrebbe essere esonerato da tale obbligo, per assenza di dati da comunicare, in quanto i consumi non sono certificati da idonea documentazione fiscale?
Nella compilazione del quadro RS della dichiarazione dei redditi, un contribuente in regime forfettario, che lavora presso terzi e, di conseguenza, non sostiene costi per l'esercizio dell'attività, ha barrato per più annualità la casella "assenza di dati da fornire", tra l'altro non presente nel modello, ma nel software. Questo soggetto ha poi ricevuto dall'agenzia delle Entrate una comunicazione relativa all'assenza dei dati citati, alla quale si dovrà dare una risposta entro il 30 novembre 2024. Si chiede quali informazioni si devono fornire all'agenzia delle Entrate per comunicare l'assenza di dati da inserire nel quadro RS della dichiarazione dei redditi (prova negativa), sia in risposta alla comunicazione stessa sia nella compilazione del quadro RS della dichiarazione dei redditi prossima alla scadenza di presentazione.
Una Snc intende adeguare in aumento il valore del proprio magazzino. L'imposta da versare è sostitutiva sia dell'Irap societaria che delle imposte dirette in capo ai soci? Il codice tributo 1734 è compensabile?
Un professionista in regime forfettario, che sostiene spese telefoniche a uso promiscuo, con fattura intestata a lui quale privato (con codice fiscale e non partita Iva) deve indicare tali spese nel quadro RS? O l'obbligo è solo per le spese documentate da fattura intestata con partita Iva?
Per beneficiare del credito Beni strumentali 4.0 per gli investimenti dal 30 marzo 2024, occorre presentare la comunicazione preventiva, ma che i modelli di comunicazione “preventiva” e “di completamento” sono stati approvati con DM 24 aprile 2024, pubblicato sul sito del Mimit in data 29 aprile 2024. Pertanto, sebbene l’obbligo di comunicazione “preventiva” sia entrato in vigore il 30 marzo 2024, oggettivamente, e in ragione dell’assenza dei modelli (pubblicati solo il 29 aprile 2024), nel periodo compreso dal 30 marzo al 29 aprile, si è creata una sorta di “periodo transitorio” non regolamentato, durante il quale non era materialmente possibile procedere alla trasmissione di alcuna comunicazione “preventiva”. Si chiede se è corretto far rientrare gli investimenti effettuati fino al 29 aprile (data di pubblicazione dei modelli) negli investimenti che devono presentare solo la comunicazione ex post (ovvero come se si trattasse di investimenti dal primo gennaio 2023 al 29 marzo 2024) o se, diversamente, per gli investimenti effettuati dal 30 marzo al 29 aprile, è opportuno fare una comunicazione preventiva "tardiva", visto che i modelli non erano presenti "preventivamente", come previsto dalla normativa.
La sezione III-C del quadro RU dev'essere compilata anche dai contribuenti che non hanno dichiarato crediti nella sezione I? E dev'essere compilata anche dai contribuenti che hanno dichiarato, nella sezione I, crediti non soggetti al limite dei 250.000 euro (per esempio, crediti 4.0)?
Un contribuente, tornato in Italia il 10 maggio 2019, ha versato, in data 1° luglio 2024, l'imposta del 10 per cento, sostitutiva - per il rientro dei lavoratori dall'estero - in riferimento alla proroga per l'acquisto di un immobile, "prima casa". Successivamente, questo soggetto ha capito che tale versamento non era dovuto. Si chiede come sia recuperabile il versamento: con Civis, modificando i codici tributo e abbinandolo ad un acconto, o con istanza di rimborso?
1) Quale data indicare sia nella comunicazione preventiva che in quella di completamento nel campo data di completamento degli investimenti? In particolare, si chiede se tale data debba corrispondere alla data di: a) consegna; b) entrata in funzione; c) interconnessione. 2) Cosa si intende per “anno di completamento dell’investimento agevolato” a cui fa riferimento la Risoluzione n. 25/E del 15.05.2024 ai fini della compilazione del modello F24? Ad esempio, in caso di bene consegnato ed entrato in funzione a dicembre 2023 ma interconnesso a gennaio 2024, si chiede quale anno di riferimento indicare nel Modello F24 in corrispondenza del credito. 3) Bene 4.0 ordinato e consegnato nel 2022, ma interconnesso nel 2023. Nel modello F24 presentato a marzo 2024 è stato indicato quale anno di riferimento il 2023 (anno di interconnessione). Nel modello F24 presentato a maggio 2024 è stato indicato quale anno di riferimento il 2022 (anno in cui è iniziato l’investimento), a seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con FAQ del 16 aprile 2024. Si chiede se occorre modificare, tramite il canale CIVIS, l’anno di riferimento indicato nel modello F24 presentato a marzo 2024.
L'articolo 2, comma 2, della legge 124/2013 stabilisce che «a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati». L'articolo 2, comma 5-bis, della stessa legge prevede che, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui sopra, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, la dichiarazione Imu entro il termine ordinario. Nel 2014 una società, avente fabbricati destinati alla rivendita, ha redatto e depositato la dichiarazione Imu utilizzando il modello ministeriale, con cui attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Si chiede se, dopo questo adempimento, è obbligatorio presentare una dichiarazione Imu ogni anno successivo, ai fini dell'esenzione, anche in considerazione dell'articolo 1, comma 769, della legge 160/2019, che non ha abrogato l'articolo 2, comma 2, della legge 124/2013 e, anzi, afferma che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati, che influenzino l'imposta dovuta.
Considerato che il 10 settembre 2024 è stato pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il decreto Mef 29 aprile 2024 sugli Isa 2024, che introduce importanti novità, si chiede se sia necessario o opportuno, per i soggetti Isa, ricalcolare gli indici, aggiornando i relativi punteggi sia per il calcolo delle imposte sia per l'accesso al concordato preventivo biennale.
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