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271 quesiti trovati
Ulteriore detrazione secondo la «natura» della rendita
Un contribuente è percettore di pensione, per un importo di circa 28mila euro, e, in più, riceve una rendita, di circa mille euro, da un fondo di previdenza complementare che, nella certificazione unica, viene indicata come reddito da lavoro dipendente. A questo soggetto spetta l'ulteriore detrazione, ex legge 207/2024, in busta paga?
Socio parasubordinato, no alla detrazione extra 2025
Ai fini del riconoscimento, o meno, della "ulteriore detrazione", riconosciuta - per il 2025 - ai redditi da lavoro dipendente, si chiede se il socio parasubordinato sia equiparato al lavoratore dipendente (nella certificazione unica 2025 il reddito è indicato al punto 2) e se sia, quindi, destinatario della citata "ulteriore detrazione" prevista dalla norma.
Proroga gratis a impatriati nel '21 con figli nati nel '23
Un contribuente, cittadino italiano, ha trasferito la residenza fiscale in Italia ad aprile 2021, dopo avere vissuto e lavorato all’estero (Germania) per sette anni, con iscrizione all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero). Questo soggetto ha applicato il regime dei lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16 del Dlgs 147/2015, come modificato dall’articolo 5 del Dl 34/2019 (decreto “Crescita”), per i periodi d’imposta 2021–2025, e nel corso del primo quinquennio, precisamente nel 2023, è diventato genitore di un figlio, nato e residente in Italia. Alla luce di tale circostanza, il contribuente rientra fra i soggetti che possono accedere all’estensione del regime per ulteriori cinque periodi d’imposta. Considerate tutte queste circostanze, si chiede se per il contribuente, che ha trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 2020 (nel caso di specie, nell'aprile 2021), e che, nel corso del primo quinquennio, è diventato genitore, l’estensione del regime per ulteriori cinque periodi d’imposta debba avvenire con o senza versamento, applicando il meccanismo oneroso previsto dalla legge 178/2020, di Bilancio per il 2021.
Se l'impatriato presta lavoro temporaneamente all'estero
In base all'articolo 16, comma 1, lettera a, del Dlgs 147/2015, per non decadere dal beneficio, il lavoratore impatriato deve rimanere almeno due anni in Italia. La durata del beneficio è di cinque periodi d'imposta, prorogabile di altri cinque, a determinate condizioni. Un soggetto rientra in Italia nel 2023 e vi lavora nel 2023, 2024 e 2025, consolidando, quindi, il diritto al beneficio. Nel 2025, egli resta disoccupato. Nel 2026, poi, vista la mancanza di lavoro in Italia, decide di accettare un lavoro in Polonia, per cinque mesi (periodo inferiore a 183 giorni), ragion per cui vivrà e lavorerà all'estero da agosto a dicembre 2026. Rientrando in Italia subito dopo, questo soggetto potrà continuare a beneficiare del medesimo regime per gli impatriati, relativamente ad altri futuri rapporti di lavoro in Italia?
Non è prevista detassazione per gli indennizzi dall’Inps
Riguardo alla detassazione degli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali, l'agenzia delle Entrate chiarisce che «sono inclusi nell'applicazione dell'imposta sostitutiva gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro» (circolare 2/E/2026). Da ciò si sottintende che gli arretrati dei mesi precedenti non debbano essere calcolati, per la detassazione, per l'intero importo mensile, ma vadano rapportati per la sola parte integrata dall'azienda e, quindi, decurtati della parte indennizzata dagli istituti per gli eventi di malattia, maternità e infortuni. Per le somme relative alle giornate interessate dagli eventi totalmente indennizzati dall'Inps, quali permessi giornalieri per legge 104/1992, congedi straordinari ex Dl 151/2001, permessi per la donazione del sangue, non essendoci specifica menzione nella citata circolare dell'agenzia delle Entrate, quale regola vige riguardo alla parte detassabile?
Non si detassa il compenso per la festività non goduta
Si chiede se la detassazione al 5% degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali (ex articolo 1, comma 7, della legge 199/2025, di Bilancio per il 2026) possa essere applicata alla voce retributiva "festività non goduta", corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile di un operaio, per una festività cadente di domenica.
Detassate le maggiorazioni per il lavoro diviso in turni
Un’azienda, che applica il Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) dei Grafici ed editoria industria G011, può fruire della detassazione sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e sulle indennità inerenti al lavoro a turni? Nello specifico, l’orario di lavoro è distribuito su cinque giorni alla settimana, per un totale di 40 ore, e su tre turni: il primo e il secondo diurni e il terzo notturno, dalle 22 alle 6 del giorno successivo. Sono applicate le maggiorazioni: - del 7% per il primo e il secondo turno diurno (il Ccnl, all’articolo 29, prevede il 6 per cento); - del 26% per il turno notturno, fino a un massimo di 35 ore (il Ccnl, all’articolo 29, prevede 36 ore); - del 60% sulle ore eccedenti fino a 40. Si chiede, pertanto, se tali maggiorazioni possono essere detassate. In particolare, la maggiorazione del 26% su 35 ore per il terzo turno può essere detassata? E, a sua volta, quella dei due turni diurni può essere detassata, nella misura del 6 per cento, anche se la normativa (legge 199/2025, di Bilancio per il 2026) e la circolare 2/E/2026 fanno riferimento alla «indennità di turno»?
Impatriati: le tasse 2026 su aumenti e maggiorazioni
Per quel che riguarda la detassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni, nonché delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni, introdotta dalla legge 199/2025, di Bilancio per il 2026, l’imposta sostitutiva si applica ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nel 2025, non superiore a 33mila euro, per gli aumenti contrattuali, e a 40mila euro, per le maggiorazioni. Al fine di verificare tale requisito reddituale, e in relazione ai lavoratori che, nel 2025, hanno goduto del regime agevolativo previsto per gli impatriati, si chiede se vada considerato il solo reddito effettivamente tassato, oppure anche la quota esentata grazie a tale regime. Faccio un esempio. Il lavoratore avrebbe avuto un reddito di 50.000 euro. Grazie, però, all'abbattimento dell'imponibile del 70 per cento, previsto in quanto lavoratore impatriato, il reddito imponibile su cui sono effettivamente state applicate le imposte è stato di 15.000 euro (30 per cento). Il reddito cui deve guardare il soggetto in questione, per capire se ha diritto alle nuove detassazione, è di 50.000 oppure di 15.000 euro?
Il 5% sugli aumenti da Ccnl può essere «retroattivo»
Vorrei sapere se l'imposta sostitutiva del 5 per cento, ex articolo 1, comma 7, della legge 199/2025, di Bilancio per il 2026, sugli aumenti stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro rinnovati tra il 2024 e il 2026, è applicabile agli importi erogati nel corso del 2026 per il Ccnl Impiegati agricoli, che è stato rinnovato nel 2024. L'aumento è diviso in due tranche - una dall'aprile 2024 e una dal gennaio 2025 - senza che nessuna delle due sia decorrente dal 2026.
I canoni rimborsati dal datore non sono fringe benefit
Un'azienda deve eseguire un appalto in un Comune molto distante dalla consueta sede di lavoro, ragion per cui ha inviato sul posto un dipendente, che vi lavorerà stabilmente. Il dipendente ha preso in locazione un immobile, intestandosi il contratto e pagando il canone di affitto mensilmente. L'azienda rimborsa il dipendente delle spese sostenute per l'affitto, in quanto, appunto, il tutto è dettato da ragioni di lavoro. Questo rimborso dei canoni al dipendente, da parte dell'azienda, è da considerare rimborso spese, oppure fringe benefit?
Tassazione separata sul Tfs del dipendente defunto
Un dipendente pubblico muore mentre è ancora in servizio, lasciando come unico erede il fratello, non convivente e non a carico. È necessario presentare la dichiarazione di successione e liquidare le imposte di successione per gli importi lordi relativi a trattamento di fine servizio (Tfs), indennità di mancato preavviso e ratei di emolumenti in maturazione? L'importo che sarà liquidato dall'Inps confluirà nel reddito dell'erede e sarà assoggettabile a tassazione separata, con riliquidazione dell'Irpef da parte dell'agenzia delle Entrate, sulla base del reddito medio del biennio precedente dell'erede (relativamente all'importo di Tfs maturato dopo il 31 dicembre 2000)? Dall'imponibile da assoggettare a tassazione separata, va dedotta l'imposta di successione eventualmente pagata?
Indennità mancato preavviso, il rimborso è imponibile
Il datore di lavoro intende rimborsare al nuovo assunto l'indennità di mancato preavviso, versata dal dipendente dimissionario al precedente datore, a causa della mancata osservanza del periodo di preavviso. Vi sono interpretazioni dell'agenzia delle Entrate e giurisprudenza per considerare tale importo quale risarcimento di un danno emergente (rimborso della perdita di retribuzione subita), e non come retribuzione aggiuntiva, per cui non andrebbe assoggettato a Irpef e contributi?





