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Al lordo delle commissioni Pos le mance elargite da clienti

Una struttura ricettiva deve riversare, ai propri dipendenti, le somme loro elargite dai clienti a titolo di liberalità, attraverso mezzi di pagamento elettronici, avvalendosi del disposto dell'articolo 1, commi da 58 a 62,della legge 197/2022, di Bilancio per il 2023, e, dunque, con assoggettamento delle somme stesse a imposta sostitutiva del 5 per cento, e con esclusione dei contributi previdenziali e dei premi Inail. Le somme da assoggettare a imposta sostitutiva, e oggetto di decontribuzione, devono essere riversate al lordo o al netto delle commissioni bancarie Pos (pari al 2 per cento)? Nel secondo caso, come vanno qualificati tali importi ai fini reddituali, Iva e previdenziali?

L'ipotesi di accordo del ‘23 non pregiudica il 5 per cento

Il contratto collettivo nazionale di lavoro della Formazione professionale ha visto la firma dell'ipotesi di accordo il 5 dicembre 2023. Il 1° marzo 2024 è stato, poi, siglato il verbale d’intesa. Per gli aumenti contrattuali previsti dal 2024, e corrisposti nell'annualità 2026, trova applicazione l'imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5 per cento, prevista dalla legge 199/2025, di Bilancio per il 2026? Tale imposta sostitutiva è applicabile, nei casi previsti, nonostante che la firma dell'ipotesi di accordo sia avvenuta nel 2023?

Il Tfr liquidato anno per anno al frontaliere a San Marino

Vorrei sapere come dev'essere tassato il Tfr percepito a San Marino da un frontaliere italiano.

Per l'«integrativo» conta anche l'energia venduta al Gse

Nel caso di una sola Cu (Certificazione unica) per redditi da lavoro dipendente che attesta un imponibile pari a 14mila euro, premesso che vi siano i presupposti per l'erogazione del trattamento integrativo, se si riceve dal Gse (Gestore dei servizi energetici) un importo di 2.000 euro per la produzione di energia elettrica attraverso i pannelli fotovoltaici, da indicare tra i redditi diversi, tale importo confluisce nell'imponibile, portando di fatto il reddito totale a 16mila euro, con contestuale restituzione del trattamento integrativo?

Auto «propria»: i criteri per i rimborsi chilometrici

Come deve essere determinato il rimborso chilometrico nel caso in cui un amministratore utilizzi l'auto propria per motivi di lavoro? Per l’uso di autovetture fino a 17 cavalli, se alimentate a benzina, o fino a 20 cavalli, se alimentate a gasolio, quale tariffa va adottata per la determinazione dei rimborsi? Si considerano gli scaglioni delle tariffe Aci, oppure si considera una media matematica o ponderata dei vari scaglioni di costi, in base ai chilometri percorsi lungo tutto l'anno?

Ulteriore detrazione secondo la «natura» della rendita

Un contribuente è percettore di pensione, per un importo di circa 28mila euro, e, in più, riceve una rendita, di circa mille euro, da un fondo di previdenza complementare che, nella certificazione unica, viene indicata come reddito da lavoro dipendente. A questo soggetto spetta l'ulteriore detrazione, ex legge 207/2024, in busta paga?

Socio parasubordinato, no alla detrazione extra 2025

Ai fini del riconoscimento, o meno, della "ulteriore detrazione", riconosciuta - per il 2025 - ai redditi da lavoro dipendente, si chiede se il socio parasubordinato sia equiparato al lavoratore dipendente (nella certificazione unica 2025 il reddito è indicato al punto 2) e se sia, quindi, destinatario della citata "ulteriore detrazione" prevista dalla norma.

Proroga gratis a impatriati nel '21 con figli nati nel '23

Un contribuente, cittadino italiano, ha trasferito la residenza fiscale in Italia ad aprile 2021, dopo avere vissuto e lavorato all’estero (Germania) per sette anni, con iscrizione all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero). Questo soggetto ha applicato il regime dei lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16 del Dlgs 147/2015, come modificato dall’articolo 5 del Dl 34/2019 (decreto “Crescita”), per i periodi d’imposta 2021–2025, e nel corso del primo quinquennio, precisamente nel 2023, è diventato genitore di un figlio, nato e residente in Italia. Alla luce di tale circostanza, il contribuente rientra fra i soggetti che possono accedere all’estensione del regime per ulteriori cinque periodi d’imposta. Considerate tutte queste circostanze, si chiede se per il contribuente, che ha trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 2020 (nel caso di specie, nell'aprile 2021), e che, nel corso del primo quinquennio, è diventato genitore, l’estensione del regime per ulteriori cinque periodi d’imposta debba avvenire con o senza versamento, applicando il meccanismo oneroso previsto dalla legge 178/2020, di Bilancio per il 2021.

Se l'impatriato presta lavoro temporaneamente all'estero

In base all'articolo 16, comma 1, lettera a, del Dlgs 147/2015, per non decadere dal beneficio, il lavoratore impatriato deve rimanere almeno due anni in Italia. La durata del beneficio è di cinque periodi d'imposta, prorogabile di altri cinque, a determinate condizioni. Un soggetto rientra in Italia nel 2023 e vi lavora nel 2023, 2024 e 2025, consolidando, quindi, il diritto al beneficio. Nel 2025, egli resta disoccupato. Nel 2026, poi, vista la mancanza di lavoro in Italia, decide di accettare un lavoro in Polonia, per cinque mesi (periodo inferiore a 183 giorni), ragion per cui vivrà e lavorerà all'estero da agosto a dicembre 2026. Rientrando in Italia subito dopo, questo soggetto potrà continuare a beneficiare del medesimo regime per gli impatriati, relativamente ad altri futuri rapporti di lavoro in Italia?

Tfr: tassazione dell'anticipo alla liquidazione finale

Un contribuente chiede l'anticipo del Tfr (trattamento di fine rapporto) per circa 100mila euro. L'azienda applica la tassazione del 23 per cento, a titolo di acconto. Quale sarà la differenza che l'agenzia delle Entrate applicherà in sede di conguaglio? Sarà l'aliquota media dei cinque anni precedenti o, essendo superiore a 50mila euro, si applica l'aliquota del 43 per cento?

Non è prevista detassazione per gli indennizzi dall’Inps

Riguardo alla detassazione degli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali, l'agenzia delle Entrate chiarisce che «sono inclusi nell'applicazione dell'imposta sostitutiva gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro» (circolare 2/E/2026). Da ciò si sottintende che gli arretrati dei mesi precedenti non debbano essere calcolati, per la detassazione, per l'intero importo mensile, ma vadano rapportati per la sola parte integrata dall'azienda e, quindi, decurtati della parte indennizzata dagli istituti per gli eventi di malattia, maternità e infortuni. Per le somme relative alle giornate interessate dagli eventi totalmente indennizzati dall'Inps, quali permessi giornalieri per legge 104/1992, congedi straordinari ex Dl 151/2001, permessi per la donazione del sangue, non essendoci specifica menzione nella citata circolare dell'agenzia delle Entrate, quale regola vige riguardo alla parte detassabile?

Non si detassa il compenso per la festività non goduta

Si chiede se la detassazione al 5% degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali (ex articolo 1, comma 7, della legge 199/2025, di Bilancio per il 2026) possa essere applicata alla voce retributiva "festività non goduta", corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile di un operaio, per una festività cadente di domenica.