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Effetti e decorrenza dei cambi di quote nella Srl trasparente

In una Srl in regime di trasparenza, le quote sono possedute da due soci al 50 per cento ciascuno. Nel corso del 2025, un socio cede all’altro parte della sua quota e, alla fine dell’esercizio 2025, le rispettive quote risultano essere del 10 e del 90 per cento. Il reddito 2025 della società dev’essere attribuito ai soci in base al possesso delle quote al 31 dicembre 2024 (esercizio precedente a quello della cessione delle quote medesime), quando esse erano al 50% ciascuno, oppure in base alla situazione al 31 dicembre 2025, con le quote al 10 e al 90 per cento?

Così la tassazione su obbligazioni o titoli di Stato detenuti da Srl

Una Srl ha investito parte della liquidità in titoli di Stato e obbligazioni nazionali ed estere. Sugli accrediti delle cedole che maturano periodicamente e che sono relativi agli interessi, la banca deve applicare la ritenuta (12,50 o 26 per cento) o, trattandosi di proventi percepiti da società, non costituiscono redditi di capitale, ma vanno qualificati come componenti positivi che rilevano per la determinazione del reddito di impresa e la ritenuta non si applica? In questo caso, avendo la banca operato comunque la ritenuta, la stessa può essere scomputata e recuperata in sede di dichiarazione dei redditi al rigo RN15 “Ritenute d’acconto” o dev'essere richiesta a rimborso o stornata dalla banca?

La partecipazione si rivaluta con riferimento al 1° gennaio

Si ipotizzi che, al 1° gennaio dell'anno di riferimento della perizia, i soci che intendono rivalutare le proprie partecipazioni abbiano determinate quote (per esempio, il 25% ciascuno). Se, entro il 30 novembre (termine per la perizia e il versamento dell'imposta sostitutiva), esse fossero tra due di loro cambiate (per effetto di una donazione, poniamo, per cui un socio passa al 26 e l'altro al 24 per cento), la frazione di patrimonio netto su cui calcolare l'imposta sostitutiva andrebbe sempre calcolata in base alle quote di partecipazione esistenti al 1° gennaio? Mi pare di capire che, ai fini della rivalutazione, sia da considerare solo la situazione esistente a tale data, per cui i due soci potrebbero rivalutare il 25% ciascuno, senza tenere conto della donazione.

La partecipazione rivalutata e la «riserva» distribuita

Nel caso in cui una persona fisica proceda alla rideterminazione del costo fiscale della partecipazione in una Srl, con riferimento al valore della stessa al 1° gennaio 2026, e, successivamente a tale data, riceva una somma di denaro dalla società a titolo di distribuzione di una riserva di capitale, il costo fiscale "rivalutato" rimane tale, oppure, essendo esso riferito alla data del 1° gennaio, subisce un decremento pari a quanto ricevuto per la distribuzione della riserva?

Il recesso post rivalutazione non sempre paga la ritenuta

In una società a responsabilità limitata, un socio ha rivalutato le quote e versato l'imposta sostitutiva. Se, successivamente, il socio recede, l'importo da erogare allo stesso è, comunque, soggetto alla ritenuta del 26 per cento?

Gli utili non distribuiti della Sas che diventa Srl

Una società in accomandita semplice ha debiti verso i soci, per utili maturati negli anni. Lo statuto della Sas prevede che il 10% degli utili vengano accantonati a riserva statutaria e che il restante 90% sia ripartito tra i soci, in ragione del rispettivo conferimento del capitale sociale. Per mancanza di disponibilità finanziarie, tuttavia, la quota del 90% non sempre è stata distribuita e, quindi, si sono formati debiti della società nei confronti dei soci. La Sas ha, ora, deciso di trasformarsi in società a responsabilità limitata. Si chiede se, in sede di trasformazione, quei debiti verso i soci possano essere accantonati a riserva ante trasformazione non tassabile. In alternativa, se i soci rinunciano al credito e il debito viene girato a versamento in conto capitale, quando quest’ultimo verrà distribuito, sarà tassato oppure no, derivando da utili già tassati per trasparenza in capo ai soci?

Recesso tipico dalla Srl: «vale» la ritenuta alla fonte

Un socio di una Srl ha comunicato il recesso nel corso del 2024, ottenendo dalla società il corrispettivo della quota nel corso del 2025, con il contestuale accrescimento delle quote degli altri soci. All'atto dell'erogazione, la società ha operato la ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26 per cento, versandola nei termini di legge. Si chiede quali sono gli adempimenti in capo al socio e alla società. In particolare, è corretto ritenere che il socio recedente, ricadendo la fattispecie nell'articolo 67, comma 1, lettera c-bis, del Dpr 917/1986, Tuir, nulla debba dichiarare all'agenzia delle Entrate? Per la società, invece, a fronte della ritenuta operata a titolo d'imposta e versata nel 2025, vi sono obblighi in ordine alla predisposizione della certificazione unica 2026 e al modello 770/2026, per l'anno 2025?

Il Comune incassa i dividendi senza subire ritenute Ires

Un Comune deve incassare un dividendo da un consorzio, iscritto al Registro delle imprese come Srl. Il consorzio è partecipato al 99,90% dal Comune e svolge un'attività di tipo non istituzionale. Il dividendo dev'essere assoggettato a ritenuta alla fonte?

La donazione dell'usufrutto sulle quote della Snc tra soci

Una società in nome collettivo è partecipata da due figli, ciascuno detentore del 30% in piena proprietà e del 20% in nuda proprietà; l’usufrutto sulle quote detenute dai figli in nuda proprietà è in capo ai genitori. Nel 2025, i genitori donano l’usufrutto ai figli, che diventano pieni proprietari del 50% ciascuno. Nell'atto, viene specificato che gli effetti decorrono dalla stipula, esplicitando, in particolare, il diritto di partecipare agli utili con effetto dall’esercizio in corso. Si chiede se la donazione, ai fini dell’imputazione del reddito 2025, rilevi già nel medesimo periodo d’imposta (con attribuzione del reddito 2025 ai soli figli), oppure se produca effetti solo dal periodo d’imposta successivo, con imputazione del reddito 2025 anche ai genitori usufruttuari.

Ops, pure lo scambio di azioni è soggetto a ritenuta del 26%

Lo scorso settembre, ho aderito all'offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata dalla banca Monte dei Paschi di Siena (Montepaschi) sulle azioni di Mediobanca. Ho ceduto tutte le mie azioni Mediobanca, ricevendo in cambio un determinato numero di azioni Montepaschi più un conguaglio in denaro. La banca che gestisce il mio dossier titoli mi ha addebitato oltre settemila euro, a titolo di imposta sostitutiva del 26 per cento. Poichè non ho “passato” un ordine di vendita, bensì lo scambio di "carta" contro "carta", vorrei sapere in base a quale norma di legge è stata effettuata questa ritenuta.

Minusvalenze compensate con il trasferimento di titoli

Mia moglie ha un conto e un dossier titoli in due banche diverse (A e B). Nella banca B ha accumulato una minusvalenza di 2600 euro con scadenza 31 dicembre 2025. Sarebbe possibile trasferire dalla banca A alla banca B delle azioni X, la cui vendita in banca B potrebbe compensare la minusvalenza?

Credito Iva compensabile con la ritenuta sui dividendi

Una Srls, con socio unico, ha deliberato la distribuzione di utili per un importo pari a 100mila euro, e il verbale di distribuzione è già stato registrato all'agenzia delle Entrate. Considerando che la ritenuta sugli utili sarà del 26 per cento, e avendo la società un credito Iva elevato (come risulta dalla dichiarazione Iva già presentata, con il visto di conformità), è possibile compensare la ritenuta sugli utili con il credito Iva del 2024?