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I permessi per la cerimonia nei locali appena ristrutturati

I locali che ospitano una biblioteca e una sala per conferenze sono stati recentemente ristrutturati e dovranno essere consegnati a breve a un'associazione, incaricata della gestione delle attività che vi si svolgeranno. Il sindaco vuole consegnare questi locali muniti del certificato di ultimazione dei lavori. Vorrei sapere se è sufficiente il certificato di ultimazione dei lavori oppure se, dovendo organizzare (nei locali della biblioteca) una cerimonia pubblica di inaugurazione, si renda necessario redigere un certificato di regolare esecuzione o altro, a garanzia della sicurezza e dell'agibilità.

Destinazione urbanistica in zona C: l'ultima parola spetta al Comune

Si chiede se sia possibile il cambio di destinazione urbanistica da uso ufficio a uso residenziale di un immobile inserito in zona C, ex articolo 23-ter del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), così come modificato dal decreto Salva casa (Dl 69/2024). Il Comune esclude tale possibilità in quanto contraria all'originario piano di lottizzazione (antecedente al Dl 69/2024) che prevedeva l'obbligo di riservare una percentuale dell'intero manufatto edilizio a servizi. L'adeguamento al quadro normativo introdotto con il decreto Salva casa ed effettuato dalla Regione sembrerebbe ammetterlo in quanto sussiste una disposizione che stabilisce che «fatte salve le limitazioni di cui al comma 5, le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell’articolo 23-ter del Dpr 380/2001, ovvero delle norme regionali che ne danno attuazione, prevalgono sulle previsioni difformi degli strumenti urbanistici generali che siano già approvati ed efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica) e che siano con dette norme in contrasto» (articolo 11, comma 1, lettera d, della legge della Regione Puglia 15/2025).

Scia in sanatoria del 2022: il silenzio non era assenso

Nel 2022 ho presentato al Comune una Scia (segnalazione certificata di inizio attività) in sanatoria. Ho la ricevuta di ricezione della Pec e il numero di protocollo attribuito dal Comune. Ho pagato gli oneri richiesti (quasi mille euro) e la variazione è stata anche depositata in Catasto; inoltre, per scrupolo del professionista, la stessa Scia è stata poi rinnovata nell'aprile 2025, con relativo nuovo protocollo. I vizi da sanare sono legati a un aumento del volume, conseguenza della chiusura di una loggia tramite l'installazione di una finestra, e all'altezza del soffitto della mansarda. A oggi, vista l'assenza di risposte ufficiali da parte del Comune, posso ritenere tutto sanato per silenzio-assenso dopo 30-60-180 giorni? Il geometra che ha seguito la pratica è pronto a rilasciarmi un documento dove asserisce che il tutto è sanato. Come impatta il decreto “Salva casa" (Dl 69/2024) sulla situazione descritta?

«Tolleranze» per lavori finiti entro il 24 maggio 2024

In base all'articolo 34-bis, comma 2-bis, del Dpr 380/2001, che cosa s’intende per interventi realizzati entro il 24 maggio 2024? Vuol dire che entro quella data occorreva avere già comunicato l'ultimazione dei lavori? Nel mio caso ho presentato una “super-Scia” - segnalazione certificata di inizio attività - nel 2022 e, prima del 24 maggio 2024, l’opera era già stata materialmente eseguita, ma ancora non avevo comunicato l'ultimazione dei lavori.

Terreni e cambio destinazione: occhio al Prg e ad altri vincoli

Vorrei acquistare un terreno messo in vendita da una società. L’annuncio riporta questa destinazione d’uso: «realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti con relativi fabbricati accessori e possibilità di realizzazione di parcheggi privati». Dato che acquisterei il terreno con l'intenzione di realizzarvi un piccolo magazzino, vorrei sapere se è possibile chiedere e ottenere un cambio di destinazione d’uso del terreno stesso. Quali sono, eventualmente, i vincoli principali e gli elementi da verificare preventivamente? Quali documenti sarebbe opportuno chiedere al venditore per consentire a un tecnico di fiducia di effettuare le verifiche necessarie? È plausibile che l’area sia stata in passato sede di un impianto di distribuzione carburanti poi dismesso. In tal caso, quali verifiche ambientali sono necessarie? È obbligatoria una eventuale bonifica del sottosuolo, in presenza di serbatoi o residui di carburante? Se sì, a chi toccherebbe sostenere i relativi costi?

Sanzionabili i lavori privi dell’ok della Soprintendenza

Un soggetto, residente in un immobile sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai beni architettonici, ha necessità di sostituire gli infissi, che sono in condizioni di grave ammaloramento. Tuttavia la Soprintendenza non autorizza la sostituzione con infissi in pvc - anche lasciando immutata l'estetica sia interna che esterna - e obbliga al restauro di quelli esistenti. Trattandosi di un’opera antieconomica, e ritenendola del tutto inefficace, che cosa rischia il privato che decida di procedere alla sostituzione in assenza di autorizzazione?

Quando il Comune deve attestare il silenzio-assenso

Nelle ipotesi di segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in sanatoria, riconducibili all’articolo 36-bis del Dpr 380/2001, la legge prevede che, decorso il termine senza diniego, si formi il silenzio-assenso. Il problema nasce sul piano pratico: per riuscire a dimostrare a terzi l’avvenuto perfezionamento della sanatoria, e quindi far valere lo stato legittimo dell’immobile, è corretto chiedere al Comune un'attestazione dell’intervenuto silenzio-assenso? Oppure, poiché la pratica non si conclude con un provvedimento espresso, il privato può ottenere soltanto altra documentazione, come una nota protocollata, un estratto dello stato della pratica o copia degli atti, tramite accesso documentale? In particolare, se il Comune sostiene di non poter rilasciare alcuna attestazione, il privato ha comunque diritto a un documento idoneo a provare verso terzi che la sanatoria si è formata per legge e che non risultano ulteriori adempimenti da compiere o somme dovute?

Le deroghe alle norme locali per installare il fotovoltaico

In considerazione del fatto che - per favorire la transizione energetica - in caso di installazione di pannelli fotovoltaici è ammessa la deroga alle disposizioni del regolamento comunale, vorrei sapere se posso coprire un terrazzo con una tettoia inclinata di 20 gradi - invece dei 45 previsti dal regolamento comunale - e installarvi successivamente i pannelli fotovoltaici. Tale necessità è legata alla presenza di una finestra.

Lavori da finire dopo 10 anni: serve un nuovo permesso

Una concessione edilizia è scaduta da circa 10 anni. Nel caso di richiesta di rinnovo per l'esecuzione di lavori mancanti (pavimentazioni interne, installazione di sanitari, posa di serramenti, impermeabilizzazione dei terrazzi), è dovuto il ricalcolo del costo di costruzione per il versamento degli oneri concessori (differenza tra il costo attuale e il costo pagato 10 anni fa)? In caso di risposta affermativa, il costo pagato in precedenza dev'essere attualizzato mediante rivalutazione Istat?

Cila e Scia, non è prevista un'«accettazione» del Comune

Si chiede se, nell’ambito degli interventi edilizi attivati mediante Cila (comunicazioni inizio lavori asseverata) o Scia (segnalazione certificata di inizio attività), in presenza di profili di incertezza circa la corretta qualificazione dell’intervento edilizio e, conseguentemente, circa l’individuazione del corretto strumento abilitativo da utilizzare, sia opportuno o possibile sollecitare l’adozione di un atto espresso da parte dell’amministrazione comunale, a tutela della posizione del committente. In particolare, si domanda se, tenuto conto del diverso regime giuridico della Scia e della Cila (quest’ultima configurata come mera comunicazione di inizio lavori), l’ordinamento consenta, anche con riferimento agli interventi realizzati mediante la stessa Cila, il rilascio di un atto, di un'attestazione o di una comunicazione formale dell’amministrazione che dia conto dell’avvenuto esame istruttorio e dell’assenza di rilievi ostativi, o se tale forma di tutela sia configurabile esclusivamente in relazione alla Scia.

Il lotto diviso a seguito di fallimento del costruttore

All'interno di un lotto edificatorio è stato realizzato un fabbricato bifamiliare orizzontale, con distanze legali regolari rispetto ai lotti adiacenti. A seguito di fallimento del costruttore, unico proprietario dell’immobile, il fabbricato e la corte sono stati divisi dal consulente tecnico in due lotti a base di gara, secondo i subalterni assegnati dal mappale redatto dal tecnico progettista. Una unità immobiliare è comprensiva di un passo carrabile interno alla corte, assegnato per l'accesso all’abitazione. Il passaggio dista meno di cinque metri dalla porzione di fabbricato dell'altra unità immobiliare (mentre il regolamento comunale richiede una distanza minima di cinque metri dai lotti confinanti). Il fabbricato è costituito catastalmente da un unico mappale, coincidente con il lotto edificatorio, diviso in subalterni. Si chiede se le opere realizzate conformemente al progetto, e preesistenti alla vendita ai due distinti aggiudicatari, compreso il percorso carrabile individuato nel tipo mappale, debbano rispettare le distanze legali dai confini.

Quali paletti al cambiamento della destinazione d'uso

Sono proprietario di un ufficio ubicato in un complesso a facciata continua, dove tutte le unità immobiliari fuori terra sono accatastate a uso ufficio (A/10). Vista la scarsa domanda di tale tipologia di immobile, vorrei trasformarlo in abitazione, da adibire a locazione a breve termine o per studenti universitari. È possibile effettuare questo cambio di destinazione, tenendo conto che le altre unità resterebbero adibite a terziario?