Antiriciclaggio e opere d'arte: chi è tenuto agli adempimenti
Nella categoria di "altri operatori non finanziari", ex articolo 3, comma 5, Dlgs 231/2007, rientrano, tra gli altri, quelli indicati alla lettera b), e cioè i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta ex articolo 115, Rd 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10mila euro; e quelli indicati alla lettera c), e cioè i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte o che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10mila euro. Vorrei sapere qual è la differenza tra le due lettere e chi sono i soggetti che “conservano” opere d’arte menzionati dalla lettera c).
Quesito con risposta a cura di
Luigi Ferrajoli
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