Così dal '25 i rimborsi per l'auto utilizzata dal professionista
Un professionista, nell'ambito dell'incarico ricevuto, oltre al compenso professionale pattuito, fattura al cliente un rimborso chilometrico, calcolato sulla base dei valori Aci per l'auto utilizzata, e riaddebita anche il costo del pedaggio autostradale e dell'eventuale taxi utilizzato. Fino al 31 dicembre 2024 i costi venivano dedotti dal professionista (per carburante e pedaggi nel limite del 20 per cento) e riaddebitati nella parcella applicando il contributo integrativo professionale del 4 per cento, l'Iva e calcolando la ritenuta d'acconto del 20 per cento. Ora, dal 2025, con il Dlgs 192/2024, come dovrà comportarsi? I costi per pedaggi autostradali e taxi non saranno deducibili e non saranno tassati come ricavi, non dovendosi calcolare il 4% previdenziale né l'Iva e nemmeno la ritenuta d'acconto? Per i rimborsi chilometrici si dovrà, invece, procedere come si faceva fino al 31 dicembre 2024, deducendo al 20% il carburante e tassando il rimborso chilometrico con applicazione del 4% previdenziale, Iva e ritenuta?
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