Demolizione e ricostruzione, Imu sull'area fabbricabile
Una proprietà - costituita da un insieme di terreni (accatastati come seminativo irriguo arborato, seminativo arborato eccetera) e fabbricati (accatastati separatamente tra loro) - è oggetto di un recupero edilizio. L'intervento di recupero prevede la demolizione e la ricostruzione dei fabbricati. Si ritiene che, ai fini Imu, sia da considerare area fabbricabile, in seguito a demolizione, non l'intera proprietà, ma solamente la particella su cui insiste il fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione, in quanto i terreni non sono graffati alla particella dell’edificio (articolo 1, comma 741, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020). Si ritiene, altresì, che il valore, ai fini Imu, dell’area fabbricabile non possa coincidere con il prezzo pagato in origine per l’intera proprietà, che comprende sia i terreni non edificabili sia gli edifici esistenti al momento dell’acquisto, i quali non devono essere conteggiati nel valore dell’area edificabile in seguito alla demolizione di edificio (articolo 1, comma 746, della legge 160/2019). Tale interpretazione è corretta?
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