Il canone di occupazione per gli accessi «a raso»
Con sentenza n. 21714 dell'8 luglio 2022 la Corte di cassazione ha stabilito che non sono soggetti a Cosap i passi carrabili a raso, in quanto ai fini della tassazione assumono rilievo «le modifiche del manto stradale con manufatti o la realizzazione di appositi intervalli lasciati nel marciapiede intesi a facilitare l'accesso dei veicoli di proprietà privata». Poiché davanti al cancello della mia villetta non esiste un passaggio a raso e il marciapiede non è interrotto né modificato, e quindi non esiste alcun "intervallo" attraverso cui introdurre l'auto, e considerato altresì che lo spazio interno è interamente adibito a giardino tranne un sentierino largo un metro inutilizzabile come posto macchina, desidererei sapere se sono tenuto al pagamento della Cosap richiesta dal Comune di Comacchio.
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