Pubblico impiego

    Il dirigente di enti locali che passa a uffici centrali

    Dal 15 settembre 2019 al 7 settembre 2022 - quindi, per tre anni meno otto giorni - ho assunto l’incarico, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di dirigente degli enti locali. Successivamente, per mobilità tra enti, sono diventato dirigente di livello non generale nell’amministrazione centrale, sempre a tempo pieno e indeterminato. Premesso ciò - e considerato che il ruolo dei dirigenti per gli enti locali è unico, mentre quello per le amministrazioni centrali, in base a quanto prevede l’articolo 23 del Dlgs 165/2001, si articola in prima e seconda fascia - chiedo se gli anni svolti negli enti locali possono essere considerati validi ai fini di quanto prevede l’articolo 23, comma 1, secondo periodo, del Dlgs 165/2001. In altre parole, per transitare nella prima fascia devo assumere incarichi per una durata di cinque anni oppure sono sufficienti due anni e otto giorni, come risulta facendo la differenza tra i cinque anni di cui alla normativa citata e i tre anni meno otto giorni, già svolti come negli enti locali?

    • Quesito con risposta a cura di

      Massimo Sanguini

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