Rapporto di lavoro privato

    Il recupero del Tfr in caso di dimissioni durante la Cigs

    In caso di Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) per contratto di solidarietà, l’articolo 21, comma 5, del Dlgs 148/2015 e il paragrafo 6.2 della circolare Inps 9/2017 prevedono che le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, sono a carico della gestione di afferenza, a eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, oppure entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, concesso entro centoventi giorni dal termine del trattamento precedente. In caso di dimissioni di un lavoratore in Cigs, si può recuperare subito la quota di Tfr maturata a carico dell'Inps o bisogna attendere la conclusione del periodo di Cigs?

    • Quesito con risposta a cura di

      Alessandro Rota Porta

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