Il recupero del Tfr in caso di dimissioni durante la Cigs
In caso di Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) per contratto di solidarietà, l’articolo 21, comma 5, del Dlgs 148/2015 e il paragrafo 6.2 della circolare Inps 9/2017 prevedono che le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, sono a carico della gestione di afferenza, a eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, oppure entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, concesso entro centoventi giorni dal termine del trattamento precedente. In caso di dimissioni di un lavoratore in Cigs, si può recuperare subito la quota di Tfr maturata a carico dell'Inps o bisogna attendere la conclusione del periodo di Cigs?
Quesito con risposta a cura di
Procedi con la lettura del Quesito
La lettura di Quesiti, anche nella modalità Free, è riservata agli iscritti al servizio dell'esperto risponde. Registrati per consultare questo contenuto.
OppureSCEGLI TRA LE NOVE AREE TEMATICHE O L'INTERO ARCHIVIO
CON L'ABBONAMENTO POTRAI:
- chiedere una conferma della validità della risposta alla luce delle eventuali modifiche intervenute;
- consultare le versioni precedenti delle risposte;
- salvare i tuoi preferiti;
- accedere allo storico dei tuoi quesiti nell'area personale e consigliare le risposte.
1 mese a49,00€Abbonati







