Indennità di vacanza contrattuale ed esonero contributivo
A norma dell'articolo 3 del Dl 145/2023, convertito in legge 191/2023, l’incremento dell’indennità di vacanza contrattuale, per le amministrazioni di cui al comma 3 (ossia «le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»), è comunque neutro ai fini del riconoscimento dell’esonero contributivo (prorogato anche per l’anno 2024) a prescindere dalla modalità di erogazione oppure lo stesso non rileva anche nel caso in cui le citate amministrazioni decidano di erogare l’incremento mensilmente nel corso del 2024?
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