Non incide la clausola di riserva della proprietà
Un’impresa del Sud ha acquistato alcuni impianti che sono stati consegnati alla fine dell’esercizio 2016. Le condizioni di vendita prevedevano la clausola di riserva della proprietà fino all’integrale pagamento del prezzo, di fatto avvenuto nel 2018. L’impresa diventa, quindi, proprietaria del bene ai fini civilistici nel 2018 con il pagamento integrale. La circolare dell’agenzia Entrate 34/E/2016 prevede che «l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir» riportandone il testo dell’articolo senza però fare riferimento esplicito alla riserva di proprietà. Nel caso in oggetto, in cui l’atto traslativo della proprietà si perfeziona con il pagamento integrale del bene, l’investimento sostenuto può essere imputato all’esercizio 2018 e quindi può godere delle nuove regole previste dal Dl 243/2016?
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