Privacy e Compliance

    Quando l'identificazione può avvenire in assenza dei clienti

    L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei casi espressamente indicati al comma 1 dell’articolo 19 - e, precisamente, alla lettera a, numeri 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter e 5 - del Dlgs 231/2007 («Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»). Un altro caso è quello disposto dall'articolo 27, comma 4, del medesimo decreto. È possibile avere degli esempi materiali per i casi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4-bis, 4-ter e per quello previsto dal comma 4 dell’articolo 27?

    • Quesito con risposta a cura di

      Luigi Ferrajoli

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