Se allo sconto in fattura non segue la cessione a terzi
Un professionista rilascia, nel corso del 2022, un visto di conformità ed emette fattura a un condominio applicando il cosiddetto sconto in fattura. Il relativo credito d'imposta è "visibile" sul cassetto fiscale, ma, a seguito delle restrizioni normative varate in corso d'anno, non è stato possibile effettuare la cessione a terzi (ad esempio, a Banche o Poste). Al 31 dicembre 2022 il professionista nulla ha incassato a fronte della fattura emessa, e il relativo credito d'imposta, a tale data, è "giacente" nel cassetto fiscale. Si chiede se, in applicazione del criterio di cassa, che regola la determinazione del reddito di lavoro autonomo (articolo 54 del Tuir, Dpr 917/1986), lo sconto in fattura concesso dal professionista, ma non ancora finalizzato/liquidato mediante cessione, possa determinare materia imponibile, non nel periodo d'imposta dell'anno 2022, bensì in quelli di successivo smobilizzo, per cessione o compensazione.
Quesito con risposta a cura di
Giorgio Gavelli
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