Soggettività Imu se la divisione dell'eredità è decisa dal giudice
Con sentenza del luglio del 2020, il giudice ha deliberato la chiusura della comunione ereditaria al 50% fra Tizio e Caio e ha disposto la divisione del compendio immobiliare con assegnazione di due lotti distinti a Tizio e a Caio. Tizio ha poi impugnato tale la delibera, chiedendo l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza a norma dell’articolo 283 del Codice di procedura civile (Cpc). Nel gennaio del 2021 i legali delle parti hanno raggiunto un accordo bonario, Tizio ha rinunciato all’appello e la Corte d’appello ha dichiarato l’estinzione del giudizio ex articolo 306 del Cpc. Tizio ha pagato l’Imu per il 2020 per la sua quota di proprietà (50% dell’intero complesso immobiliare) senza tener conto delle assegnazioni di cui alla sentenza del luglio del 2020. Il Comune invece afferma che Tizio avrebbe dovuto pagare a far tempo dal luglio 2020 l’Imu 2020 al 100% per la sua quota di proprietà assegnatagli dal giudice con sentenza del 21 luglio 2020. È corretta, relativamente all'Imu del 2020, l’interpretazione di Tizio o quella del Comune?
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