Via libera al 5 per cento se il vecchio reddito è agrario
Una contribuente, nel dicembre 2018, ha chiuso la partita Iva per l'attività di coltivazione di ortaggi e nel 2021 presenta richiesta per una nuova partita Iva come psicologa, intendendo fruire del regime forfettario al 5% ex articolo 1, comma 65, della legge 190/2014 (di Stabilità per il 2015).Poiché la lettera a del medesimo comma 65 ammette l'aliquota ridotta a condizione che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività d'impresa, considerando che l'attività agricola di coltivazione ortaggi rientra nel reddito agrario ex articolo 32 del Tuir (Dpr 917/1986), non dovrebbero esserci problemi per l'applicazione dell'aliquota agevolata al 5 per cento. È corretto?
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