Riaddebito spese professionisti
A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 5 del Dlgs 192/2024, non concorrono alla formazione del reddito imponibile (e quindi non sono da assoggettare a ritenuta d’acconto) i rimborsi delle spese sostenute per l’incarico da lavoratori autonomi e professionisti e addebitate in modo analitico al committente, con la conseguente indeducibilità dei costi rimborsati in capo al professionista/lavoratore autonomo. Si domanda tuttavia se, a decorrere dal 2025, i rimborsi spese analitici possono ancora essere riaddebitati in fattura con il sistema previgente (con ritenuta d’acconto e soggetti a rivalsa previdenziale), tassando il ricavo e deducendo il relativo costo nelle percentuali fiscalmente previste. Ossia se, a discrezione del lavoratore autonomo, è ancora possibile trattare i rimborsi analitici alla stregua dei rimborsi forfettari. In secondo luogo si chiede se il rimborso per le indennità chilometriche sulla base delle tariffe Aci è da considerare di tipo analitico oppure forfettario. Qualora si considerasse analitico significa che tutti i costi sostenuti per l’autovettura (es. carburanti, assicurazione, manutenzione…) sono da considerarsi indeducibili?
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