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12 quesiti trovati
Accertamento e Riscossione
Un contribuente non ha inviato nei termini i dati al Sistema tessera sanitaria (Sts) relativamente al secondo semestre 2023, e ora vorrebbe ravvedersi. Se il pagamento avviene entro un anno, la sanzione è ridotta a un ottavo, ma, in tal caso, il calcolo va effettuato singolarmente per ogni documento, e quindi da 100 a 12,50 euro ogni fattura non inviata (considerando 3.000 fatture, si arriverebbe a una somma pari a 37.500 euro), oppure sull'importo massimo della sanzione, che è fissato a 50mila euro e che, con la riduzione a un ottavo, corrisponderebbe a 6.250 euro?
Redditi di lavoro autonomo
Sono un medico chirurgo, titolare di partita Iva. A gennaio 2024, ho erroneamente inviato al Sistema tessera sanitaria (Sts) l’avvenuto incasso di tutte le fatture emesse relative al secondo semestre 2023 (oltre la metà delle fatture inviate, al 31 dicembre 2023, non erano state incassate), e solo ora, in fase di invio del modello Redditi Pf mi sono accorto dell’errore. Come posso rimediare all’errata comunicazione? È possibile rettificare la trasmissione inviata al Sistema tessera sanitaria? Inoltre, a quali sanzioni vado incontro?
Un dentista non ha effettuato l'invio dei dati del 1° semestre 2023 al Sistema tessera sanitaria. È possibile procedere ora all'invio dei dati? Considerando che le fatture emesse fino al 30 giugno 2023 sono ben 398, quale sanzione si dovrebbe versare per sanare il ritardo?
Sanatorie fiscali
Nell'inviare i dati al Sistema tessera sanitaria (Sts) 2022, un medico ha erroneamente indicato un tipo spesa errato (AA al posto di SR). Può rimediare in qualche modo, variando la comunicazione effettuata?
Il 16 marzo 2023 non è stata inviata una certificazione unica di un reddito da lavoro autonomo occasionale che avrebbe concorso alla formazione della dichiarazione precompilata. La sanzione è ravvedibile come quella prevista per l'invio tardivo delle spese al sistema tessera sanitaria?
Contenzioso e reati tributari
Un soggetto, obbligato all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (Sts), non ha rispettato il termine del 30 settembre 2022 per l’invio delle fatture relative al primo semestre. L’invio è stato effettuato il 6 ottobre 2022. Dato che l’omissione è stata sanata entro i 60 giorni dalla scadenza dei termini, è corretto, in sede di ravvedimento operoso, applicare la sanzione ridotta a un terzo e quindi pagare pagare 3,70 euro ( 33,33 x 1/9) per singola comunicazione?
L'invio dell'8 gennaio 2021, con i dati dell'anno 2020, al Sistema tessera sanitaria è partito, per un veterinario, con una fattura che riportava un intestatario errato. Quale importo occorre pagare oggi per sanare il tutto, e con quale codice tributo?
Un medico, per dimenticanza, ha inviato tardivamente il 22 aprile 2020 (anziché il 31 gennaio 2020) al Sistema tessera sanitaria (STS) i dati di 80 fatture di clienti privati relative al 2019.Nella fattispecie non si applica l'articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 175/2014, per ridurre a un terzo la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, ma si dovrebbe effettuare il pagamento in misura intera.Si potrebbe, però, applicare l'articolo 9 del Dl 119/2018, per le irregolarità formali che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte?Diversamente che cosa si potrebbe fare? Attendere l'atto di contestazione delle sanzioni e definirlo entro 60 giorni dalla notifica mediante pagamento in misura ridotta di un terzo o fare un ravvedimento?
L’articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 175/2014 prevede uno specifico carico sanzionatorio in caso di omessa o errata comunicazione dei dati al Sts (Sistema tessera sanitaria). In particolare, secondo il comma 5-bis, «in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati... se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000».Il caso specifico è questo: uno specialista in medicina durante l'anno invia al Sts le fatture emesse ogniqualvolta le emette, ma quelle emesse a dicembre 2019 le ha inviate in ritardo a febbraio 2020. Per regolarizzare deve corrispondere a titolo di sanzione un terzo di 100 euro?
Sono un medico che, per errore, ha inviato al Sistema tessera sanitaria (Sts) i dati di 55 fatture di clienti privati, relative al secondo semestre 2018, in data 24 febbraio 2019 anziché entro il termine del 31 gennaio 2019. Vorrei sapere se la sanzione prevista di 100 euro a fattura sarà ridotta a un terzo, ex articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 175/2014, oppure no, dato che ho comunque effettuato la trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza. Per queste fatture devo trasmettere anche lo spesometro del secondo semestre 2018 (entro il 30 aprile 2019 senza sanzioni) oppure è sufficiente l'invio sopra descritto, sia pure tardivo, all'Sts?
L'articolo 9 del Dl 119/18 (sanatoria errori formali) prevede che siano sanabili gli errori punibili con sanzioni fisse e non vincolate al valore del tributo. Ciò premesso, e considerato che l'invio tardivo dei dati al Sistema tessera sanitaria sono punibili con sanzione fissa per ogni fattura trasmessa con ritardo, vorrei sapere se fosse possibile usare la sanatoria per questo tipo di errore (cioè l'invio delle fatture in ritardo).
Sono un medico e per errore ho inviato al Sistema tessera sanitaria il 24 febbraio 2019 (anziché entro il 31 gennaio) i dati di 55 fatture singole di clienti privati, relative al secondo semestre 2018. Poiché la trasmissione è stata correttamente effettuata entro 60 giorni dalla scadenza, vorrei sapere se, in base all'articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 175/2014, la sanzione prevista di 100 euro a fattura sarà ridotta a un terzo e se, eventualmente, sia possibile effettuare il ravvedimento.
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