Lavoro e previdenza

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Così l'accesso al cantiere dell'impresa di pulizie

Un'impresa di pulizie, che entra in un cantiere in fase di ultimazione, è tenuta a redigere il piano operativo di sicurezza (Pos)? Si chiede inoltre se la stessa impresa è tenuta a consegnare al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Cse) tutta la seguente documentazione: - copia del documento unico di regolarità contributiva (Durc); - copia del documento di valutazione dei rischi (Dvr); - copia della nomina del medico competente (Mc) e copia di tutte le certificazioni di idoneità sanitaria degli operai impiegati in cantiere; - nomina del responsabile della sicurezza, con firma di accettazione, e copia dell’attestato di partecipazione al corso di responsabile della sicurezza ex Dlgs 81/2008; - nomina del preposto, con accettazione dell'incarico, più copia allegata dell'attestato di partecipazione al corso per preposti; - copia di tutti gli attestati (responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Rspp; corso di primo soccorso, addetto antincendio); - copia del verbale inerente alla formazione dei lavoratori, ex articoli 35, 36 e 37 del Dlgs 81/2008, e relativa copia degli attestati rilasciati dagli enti preposti; - copia dei libretti e delle dichiarazioni Ce di tutti i mezzi e le attrezzature che saranno presenti in cantiere; - copia delle schede dei dispositivi di protezione individuale. La richiesta di tutta questa documentazione è stata fatta dal Cse del cantiere; io, invece, ritengo che l'attività di pulizia non rientri nel campo di applicazione del titolo IV del Dlgs 81/1008 e che, pertanto, l'impresa non debba redigere alcun Pos. Che cosa ne pensa l'esperto?

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