«Rientro cervelli»: la proroga per i genitori di figli minori
Una ricercatrice universitaria è rientrata in Italia dagli Stati Uniti nel 2017 e dal 2018 fruisce dell'agevolazione fiscale per il "rientro cervelli", ex articolo 44 del Dl 78/2010. A luglio 2022, avendo un figlio, ha chiesto la proroga dell'agevolazione per altri quattro anni, come previsto dalla circolare 17/E/2022. Infatti, l'articolo 1, comma 763, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022, ha previsto per i ricercatori rientrati in Italia prima del 2020, e che al 31 dicembre 2019 fossero in regime di detassazione al 90 per cento, la possibilità di prorogare fino a otto anni il regime agevolato, a condizione che, come nel caso in questione, avessero un figlio al momento della richiesta di proroga. In caso di due figli il prolungamento è a 11 anni, anziché a otto. La ricercatrice in questione ha avuto un secondo figlio a gennaio 2023, quindi successivamente alla richiesta di proroga da lei presentata nel luglio 2022. Dato che la circolare 17/E/2022 parla del secondo figlio nato fino al decimo anno successivo al rientro in Italia, la ricercatrice può fruire dell'estensione della detassazione fino a 11 anni, oppure i requisiti che hanno dato diritto all'esercizio dell'opzione devono sussistere nel momento in cui si chiede la proroga?
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