Così la prelazione agraria per il coldiretto e per lo Iap
Per l'esercizio del diritto di prelazione agraria, il coltivatore diretto confinante deve dimostrare il possesso, da parte della propria famiglia, della capacità lavorativa non inferiore a un terzo delle necessità colturali del fondo per il quale si intende esercitare la prelazione, in aggiunta agli altri terreni già posseduti in proprietà o enfiteusi (articolo 8 della legge 590/1965). Tale condizione vale anche per l'imprenditore agricolo professionale (Iap)? A mio avviso, non dovrebbe essere applicabile, considerato il disposto di cui agli articoli 2082, 2083 e 2135 del Codice civile.
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