Fringe benefit oltre la soglia: viene tassato l'intero importo
Si chiede conferma del fatto che il regime fiscale - in deroga all'articolo 51, comma 3, del Tuir (Dpr 917/1986), introdotto dall'articolo 12 del Dl 115/2022 in caso di welfare aziendale - si riferisce anche all'ipotesi in cui il valore del fringe benefit superi il limite di 600 euro, per cui, solo per il 2022, la sola eccedenza (e non dunque l'intero valore) concorre a formare il reddito imponibile. Per esempio, in caso di beni ceduti o servizi prestati al lavoratore dipendente per 1.000 euro, solo l'importo di 400 euro concorre a formare il reddito imponibile?
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