I criteri di conservazione dei libri sociali in «digitale»
Una società vorrebbe procedere alla conservazione ottica sostitutiva dei libri sociali (per esempio, il libro delle assemblee soci e il libro delle adunanze del Cda). A tale riguardo, si chiede conferma del fatto che la conservazione digitale: 1) non richiede la vidimazione iniziale prima della messa in uso dei libri sociali; 2) richiede l’apposizione della marca temporale e della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato; 3) prevede il pagamento della tassa di concessione governativa e dell’imposta di bollo, così come per i libri tenuti in formato cartaceo. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'imposta di bollo sarebbe da calcolare sul numero di pagine, anche se l'articolo 6, comma 3, del Dm Economia e finanze 17 giugno 2014 prevede che l'imposta vada calcolata ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse? Il versamento è dovuto entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio?
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