Rapporto di lavoro privato

    Il contratto a termine non può cessare prima senza motivo

    Una donna ha stipulato un contratto a tempo determinato per una sostituzione maternità, in base al Dlgs 368/2001, con un'azienda a cui si applica il Ccnl terziario della distribuzione e dei servizi. Il contratto decorre dal 2 novembre 2017 fino al 31 ottobre 2018, e reca correttamente il nominativo della lavoratrice sostituita. Il datore di lavoro ha comunicato verbalmente alla donna con contratto a tempo che intende licenziarla prima della scadenza regolare del contratto, fissata al 31 ottobre, risarcendola con una quota forfettaria di 400-500 euro. È legittimo questo comportamento, considerato che non si sa con certezza se la donna sostituita rientrerà dalla maternità prima o dopo il 31 ottobre?

    • Quesito con risposta a cura di

      Alberto Bosco

      Professionista

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