Il lavoratore in Cigs con contratto di solidarietà
Un lavoratore in Cigs (cassa integrazione guadagni straordinari), con contratto di solidarietà, percepisce una retribuzione oraria lorda di circa 40 euro e subisce una riduzione di circa 36 ore mensili. In tale situazione: - la retribuzione mensile persa è pari a circa 1.440 euro; - l’80% della retribuzione persa ammonta a circa 1.152 euro lordi; -il massimale Inps mensile 2026 è pari a 1.423,69 euro lordi (1.340,56 euro netti). Si chiede se, nel caso prospettato, in cui l’80% della retribuzione persa (circa 1.152 euro) risulta inferiore al massimale Inps, sia corretto: 1) erogare al lavoratore l’80% della retribuzione persa (circa 1.152 euro mensili), in quanto il massimale non risulta superato; 2) oppure erogare al lavoratore un importo di circa 288 euro mensili, ottenuto mediante riparametrazione del massimale Inps su base oraria (massimale mensile di 1.423,69 euro diviso per le ore lavorabili del mese, pari a circa 8 euro/ora, moltiplicato per 36 ore non lavorate). Si chiede, in sostanza, un chiarimento sulla corretta modalità di calcolo dell’integrazione salariale.
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