Il debitore sceglie i beni «utili» alla ristrutturazione
Una persona fisica, sovraindebitata e non occupata, risulta beneficiaria di una pensione di invalidità Inps e dell'assegno di vitalizio ex legge 210/1992, erogato a titolo di risarcimento per errore sanitario. Questa persona vorrebbe ora presentare domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, mettendo a disposizione dei creditori una rata mensile, calcolata come differenza tra la sola pensione di invalidità percepita e le spese di mantenimento. L'esclusione del vitalizio dal calcolo del reddito disponibile verrebbe giustificata dal carattere impignorabile e risarcitorio del vitalizio stesso. Si chiede se è possibile operare questa esclusione e se vi siano sentenze a riguardo che ricalchino questa tesi.
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