Successioni e donazioni

    Il destino del conto corrente dopo il decesso del titolare

    RR

    L'unico erede del defunto apprende del decesso dopo tre anni. Il relativo conto corrente risulta pressoché azzerato per due addebiti mensili relativi a finanziamenti, uno della stessa banca e l'altro di una banca terza. Risulta che la banca era a conoscenza del decesso a seguito della comunicazione dell'Inps con la quale veniva disposta la restituzione dell'ultima pensione con causale "decesso". Poiché la morte del mandante costituisce una delle cause di estinzione del mandato (articolo 1722 del Codice civile, primo comma, n. 4), dovrebbe conseguire che l’intermediario avrebbe dovuto astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore operazione, in attesa di eccepire la compensazione con il proprio credito in sede di liquidazione successoria. Tra l'altrol'intermediario avrebbe dovuto porre un blocco dare sul conto corrente proprio per scongiurare il verificarsi di quanto poi accaduto. Si chiede se l'erede possa ragionevolmente pretendere la ricostituzione della provvista come alla data del decesso, pur non essendo stato il decesso comunicato da quest'ultimo (che non ne era a conoscenza) ma comunque desumibile da atto di terzi.

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