IL PREMIO DI RISULTATO SI PUÒ EROGARE L'ANNO DOPO
Vorrei sapere se l'articolo 1, comma 182, della legge 208/2015, laddove prevede l'assoggettamento dei premi di risultato all'imposta sostitutiva nella misura fissa del 10%, trova applicazione a prescindere dall'esistenza di un accordo tra le parti che ne stabilisca una quota minima; in particolare, senza che le modalità di corresponsione di alcune quote in misura fissa possa inficiarne l'intrinseca caratteristica di variabilità propria dell'emolumento premiale. Inoltre - considerato che gli acconti del premio di risultato sono stati versati nel 2016 e quindi tassati in via ordinaria (con il saldo a giugno 2017, dopo la valutazione dei requisiti) - vorrei sapere se è fiscalmente corretto inserire in busta paga a giugno 2017 l'intero premio spettante, applicando il trattamento fiscale agevolato vigente e recuperando gli importi lordi corrisposti nel 2016 a titolo di anticipo.
Quesito con risposta a cura di
Alberto Tacchino
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