Modello Eas mai inviato: le sanzioni sono inevitabili
Un’associazione culturale non riconosciuta, costituita da alcuni anni, è sempre rimasta totalmente inattiva sotto il profilo finanziario e operativo. L’associazione non ha mai intrattenuto rapporti economici, non ha percepito contributi o quote associative, né sostenuto spese o aperto conti correnti. In un'ottica di attivazione delle attività associative, e di corretta gestione futura, si vorrebbe ora procedere alla presentazione del modello Eas. Considerato che l’associazione non ha mai posto in essere attività di rilevanza fiscale e non ha mai fruito di alcuna agevolazione o regime speciale, si ritiene che l’adempimento possa essere eseguito senza versamento della sanzione prevista per la remissione in bonis (pari a 250 euro), non configurandosi, di fatto, una violazione sostanziale, né un ritardo in un obbligo mai concretamente sorto. Si chiede, quindi, se, nel caso di specie, la presentazione tardiva del modello Eas possa essere effettuata senza versare la sanzione citata.
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