Ok la riscossione in pendenza di riesame della Ct regionale
Un contribuente ricorre contro una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato (articolo 36-bis del Dpr 600/1973), sia per vizi formali che per difetto di motivazione, nonché per infondatezza della pretesa nel merito. La Commissione tributaria provinciale (Ctp) accoglie il ricorso, l'ufficio propone appello alla Commissione tributaria regionale (Ctr), che conferma la decisione di primo grado, favorevole al contribuente. L'ufficio propone, allora, appello in Corte di cassazione, ma il contribuente non si costituisce. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso proposto dall'agenzia delle Entrate, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviando la decisione alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione. L'agenzia delle Entrate può emettere una nuova cartella di pagamento, iscrivendo a ruolo un terzo dell'imposta relativa alla cartella oggetto di contenzioso, maggiorata degli interessi, prima della pronuncia in diversa composizione della Commissione tributaria regionale, così come indicato dalla Corte di cassazione?
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