Proprietà comune presunta per i locali antincendio
Un condominio si è costituito a seguito del frazionamento di un edificio, in precedenza appartenente a un solo proprietario. I locali tecnici destinati alla prevenzione incendi (come la centrale antincendio, la sala pompe, i serbatoi o i vani riservati a impianti di sicurezza) vanno considerati beni comuni, ex articolo 1117 del Codice civile, anche se non sono espressamente indicati nell’atto di frazionamento o nei singoli atti di vendita? Chi è tenuto a sostenere le spese per l’adeguamento alle normative antincendio e per il conseguimento della relativa certificazione (Cpi, certificato prevenzione incendi) e chi è responsabile in caso di inadempienze? Infine, l’assemblea condominiale può deliberare interventi su tali locali, anche in presenza di contestazioni circa la loro proprietà o destinazione d’uso?
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