Se tra i fringe benefit ci sono l'auto e la polizza infortuni
I premi versati a copertura di rischi extraprofessionali, in conformità a contratti collettivi nazionali di lavoro (nello specifico, il Ccnl dei dirigenti di aziende industriali), rientrano nel limite di esenzione dei 258,23 euro (3.000 euro, per l’anno 2022), stabiliti dall’articolo 51, comma 3, del Tuir, Dpr 917/1986? Oppure non sono da annoverare tra i fringe benefit e devono essere considerati nell’imponibile a prescindere dall’importo pagato, anche se inferiore, nell’anno 2022, a 3.000 euro, godendo della detrazione fiscale del 19% sul massimale di 530 euro? Porto l'esempio di un dirigente di azienda industriale, che ha un valore annuale di auto in fringe benefit pari a 2.500 euro e un importo di polizza infortuni extraprofessionale pari a 1.000 euro, pagati nel 2022. In questo caso, per l'eventuale superamento dei 3.000 euro, nel conguaglio da effettuare a fine anno sui fringe benefit, l’importo della polizza dev'essere sommato a quello del valore auto e, quindi, va assoggettato a contribuzione e imposta l’intero valore di 3.500 euro? Oppure il fringe benefit auto, non superando la soglia di 3.000 euro, dev'essere considerato esente?
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