Spese di lite sempre dovute se il ricorso è intempestivo
Un ricorso tributario presentato da un contribuente contro un avviso di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate viene giudicato inammissibile per intempestiva notifica dello stesso, con condanna alle spese di giudizio. Il contribuente rinuncia a impugnare la decisione in appello e la sentenza passa in giudicato. In un secondo momento, in seguito alla circolare esplicativa dell'agenzia delle Entrate sulla mancata fondatezza dell'accertamento oggetto della predetta impugnazione, e successivamente a un'istanza di autotutela prontamente presentata dal contribuente, l'ufficio territoriale rivede la sua posizione e annulla l'avviso.Si chiede se, venendo a mancare l'oggetto del contendere e avendo l'ufficio riconosciuto l'errore compiuto, sia opportuno effettuare anche lo sgravio della cartella relativa alle spese del giudizio dichiarato inammissibile.
Quesito con risposta a cura di
Rosanna Acierno
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