Tracciabilità attenuata anche i prestatori di servizi a migranti
Vorrei un chiarimento sulla possibilità, da parte dell’appaltatore, di ricorrere alla “tracciabilità attenuata“ (senza indicazione del Codice identificatico di gara-Cig sui bonifici) di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, prevista per i pagamenti destinati a consulenti. Rientrano nella speciale casistica per cui vige la tracciabilità attenuata, tutti i consulenti lavoratori autonomi oppure unicamente quei consulenti lavoratori autonomi che forniscono assistenza ristretta ai campi amministrativo/legale/tributario/tecnico? Per fare un esempio, relativamente a un appalto per servizio di accoglienza e integrazione dei migranti richiedenti asilo, il servizio di consulenza resa da un interprete o da un mediatore culturale, oppure il servizio di docenza/alfabetizzazione reso da un insegnante di italiano direttamente verso i migranti, si possono qualificare come soggetti a rintracciabilità attenuata? Oppure essendo consulenze dirette al servizio rivolto al migrante, e non consulenze per spese generali, non rientrano nella speciale casistica di rintracciabilità attenuata?
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