Lavoro e previdenza

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Pubblico impiego

Così il limite di 2.500 € nella busta del dipendente

In base all'articolo 48-bis, comma 1, del Dpr 602/1973, come modificato dall'articolo 1, commi 84-85, della legge 207/2024, di Bilancio per il 2025, «le amministrazioni pubbliche… e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo», e, «limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro». Riguardo alla gestione di tale adempimento, si chiede come l'amministrazione dovrebbe procedere nel caso in cui il cedolino del dipendente presentasse un netto in busta inferiore a 2.500 euro, dovuto al fatto che egli subisce già trattenute per cessioni, prestiti o delegazioni di pagamento. Se il netto in busta è inferiore 2.500 euro perché "inciso" da rate di trattenute diverse, come deve comportarsi l'ente? Dovrà essere preso in considerazione il netto in busta finale, cioè già decurtato, oppure il netto in busta dovrà essere rivisto, aumentandolo delle rate di trattenute? E, nel caso di pagamento di rimborsi vari al dipendente (per esempio, il rimborso del modello 730 a credito o l'erogazione del Tir, trattamento integrativo del reddito, a conguaglio), che portano eccezionalmente a un netto in busta superiore a 2.500 euro, come deve comportarsi l'amministrazione? In sostanza, il netto pignorabile da verificare dovrebbe essere inteso come la differenza tra lo stipendio lordo e le sole ritenute fiscali e previdenziali, oppure come il netto “reale" presente in cedolino, contenente diverse variabili, quali, per esempio, trattenute per cessioni varie oppure rimborsi diversi?

È pignorabile la quota del netto in busta paga

Abbiamo necessità di un chiarimento in relazione alla frazione di pignoramento da trattenere a un dipendente. In base alla normativa (articolo 72-ter del Dpr 602/1973), se il pignoramento riguarda stipendi, salari o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’agente della riscossione alcuni limiti: - fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo; - tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo; - sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto. A che cosa fa riferimento il termine «fino a 2.500 euro»? All’importo complessivo del debito dovuto all’agenzia della Riscossione oppure all’importo netto percepito dal dipendente? Se viene inteso l'importo netto percepito, a un dipendente che percepisce un netto in busta inferiore a 2.500 euro dev'essere effettuata la trattenuta di 1/10, ma nel netto che cosa dev'essere compreso? Solo il netto corrisposto in busta oppure il netto in busta più le quote di retribuzione differita (quota mensile di Tfr accantonato, mensilità aggiuntive, ratei residui, come, ad esempio, ferie e permessi)?