Lavoro e previdenza

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Ccnl Cartai, flex benefit cumulato con l'auto «fringe»

L’azienda per cui lavoro applica il contratto collettivo nazionale Cartai piccola industria. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’indennità sostitutiva del premio di risultato e l’elemento di garanzia retributiva sono stati sostituiti dal flex benefit per un importo di 258 euro (articolo 12 del Ccnl citato). Per gli anni 2019-2020-2021 ho ricevuto questo flex benefit di 258 euro. Nel 2022 mi è stata assegnata, a titolo di fringe benefit, un'autovettura, con un addebito mensile di 400 euro lordi, pari a 4.800 euro nell'anno. A partire dal 2022 (e quindi per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025), l'azienda non mi ha più erogato il flex benefit di 258 euro, sostenendo che non ne ho più diritto in quanto ricevo già il fringe benefit dell'autovettura. È corretto? il flex benefit contrattuale e il fringe benefit dell'autovettura sono quindi incompatibili? Suppongo che la scelta dell’azienda sia puramente legata a una questione fiscale, poiché la soglia di esenzione di 1.000 euro (considerato che sono un dipendente senza figli a carico) viene superata già con l’autovettura.

L'AUTO PER FINI AZIENDALI NON È UN FRINGE BENEFIT

Una società concede le auto ai dipendenti per lo svolgimento dell'attività. Per non applicare il fringe benefit, è necessario che le auto vengano usate a rotazione dai dipendenti? Se ciò è possibile, si deve redigere il verbale di consegna delle auto in modo giornaliero o mensile?